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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Le disposizioni del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Ai fini del presente decreto, l'Ente si impegna a pubblicare in questa sezione documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dalla P.A. permettendo così di accedere alle informazioni pubblicate.

Amministrazione trasparente


Delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016


Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016



WHISTLEBLOWING



 Introdotto dall’art.1 comma 51 della L.190/2012, che ha modificato D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 inserendovi l’art.54 bis avente ad oggetto “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.


Il termine Whistleblowing deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto” e si riferisce all’azione di un arbitro che segnala un fallo, oppure a quella di un poliziotto che vuole fermare un’azione illegale. Vengono definitivi whistleblowers i soggetti che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite, che possono consistere in una violazione di legge, nella minaccia di un interesse pubblico, nella dolosa omissione di un comportamento dovuto.


LA FINALITÀ DEL Whistleblowing


La collaborazione dei soggetti interni all’amministrazione che riferiscono di una condotta illecita conosciuta nell’esercizio della propria attività lavorativa, così come (quella dei soggetti esterni venuti in altro modo a conoscenza di un fenomeno corruttivo) degli altri soggetti previsti dall’art.54 bis D.Lgs.n.165 del 30.03.2001, appare fondamentale in quanto lo scopo finale perseguito grazie a tali informazioni è quello di venire a conoscenza del fenomeno corruttivo in sé, lesivo per la pubblica amministrazione sotto molteplici aspetti, primo fra tutti il danno di immagine.


A tal fine la nozione di corruzione introdotta dalla L.190/2012 è più ampia di quella penale e comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato onde ottenere vantaggi per soggetti privati o pubblici.


Le garanzie per chi segnala condotte illecite


Coloro che effettuano segnalazioni godono di specifiche forme di tutela ed in particolare:



  • Protezione dell’identità del segnalante in ogni contesto

  • Il divieto di discriminazione nei confronti di chi effettua segnalazioni

  • La sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso


Come effettuare le segnalazioni


Le segnalazioni possono essere effettuate:



  • - attraverso il modello messo a disposizione sul Sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente, che potrà essere trasmesso con le modalità sullo stesso indicate ed in particolare alla casella di posta elettronica segretario.comunale@comune.castelnuovodiceva.cn.it accessibile solo dal suddetto Responsabile;


  • - tramite il servizio postale ed in tal caso la segnalazione dovrà essere inserita in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della corruzione del Comune di Castelnuovo di Ceva – p.za della Vittoria 1– 12070 CASTELNUOVO DI CEVA (CN), con espressa dicitura “Riservata/personale”.


Eventuali segnalazioni di supposti casi di illegalità malgoverno o  corruzione possono essere effettuate oltre che al Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione, direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in forma anonima, al  seguente indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it (in particolare tale forma di segnalazione deve essere adottata ogni volta che riguardi fatti illeciti attribuibili al Responsabile della prevenzione della corruzione).


Il Comune diCastelnuovo di Ceva, in persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tratta i Suoi dati personali nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità del Garante, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.


Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
 




 


Collegamenti:
Nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio.
Nuova Direttiva Europea sul Whistleblowing

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